San Tommaso Calcio: respinto il ricorso del Marsala

La società avellinese ha ottenuto la omologazione della vittoria per due reti ad una dal Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale: «Regolare l'utilizzo del calciatore Colarusso Marco»

Respinto il ricorso del Marsala, il San Tommaso Calcio ha ottenuto l’omologazione del risultato conseguito sul campo contro il Marsala Calcio. Il giudice sportivo della LND ha definitivamente rigettato il ricorso della società siciliana riguardo la presunta irregolarità del calciatore Marco Colarusso regolarmente schierato in campo durante il recupero giocato in data 20/11/2019. Il risultato di 2-1 in favore dei grifoni resta confermato. Lo rende noto la dirigenza del sodalizio avellinese. «Il San Tommaso Calcio, sicuro dell’esito positivo reputa quindi definitivamente chiusa la vicenda. Il presidente Marco Cucciniello coglie quindi l’occasione per ringraziare e rinnovare la massima fiducia nei confronti del Segretario Generale della società Giuseppe Guerriero, certi della sua professionalità e con la consapevolezza che questa società e tutti i membri che ne fanno parte lavoreranno sempre secondo il rispetto delle regole e delle normative vigenti.

San Tommaso Calcio: infondato il ricorso del Marsala. Nella foto: l’esultanza dei calciatori bianconeri dopo la rete del momentaneo pareggio

Il San Tommaso Calcio aveva giudicato infondato il ricorso del Marsala, preannunciando il controricorso dopo aver ricevuto un reclamo avverso l’esito dello svolgimento della gara contro il Marsala (2 a 1 il risultato maturato sul campo a favore del San Tommaso Calcio. «Nel rinnovare piena fiducia nell’operato del Segretario Giuseppe Guerriero», il San Tommaso Calcio aveva «notificato al Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale, e per presa conoscenza alla società Marsala, le memorie difensive mirate a confermare la regolarità dell’utilizzo del calciatore Colarusso Marco in conformità al vigente ordinamento federale, integrate da apposito orientamento da parte della giurisprudenza federale e, pertanto, destinate al rigetto dell’istanza della società reclamante». I fatti hanno dato ragione alla società sportiva avellinese.

ARTICOLI CORRELATI